mercoledì 15 aprile 2015

Ra'y: Il "buon senso" dei terroristi è legittimo

La cultura araba differisce  dalla civiltà occidentale soprattutto per ciò che riguarda i rapporti tra il sistema giuridico e la religione. L'Occidente è laico, mentre il diritto dei paesi musulmani è fondato sulla rivelazione di Maometto.

 Gli ultimi tribunali religiosi europei, come la Santa Inquisizione e l’inquisizione Spagnola, sono stati chiusi durante al periodo dell’illuminismo.  L’Europa, che da poco più di una cinquantina d’anni  vanta un sistema giuridico democratico basato sulla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo,giudiziario) ha potuto facilmente costruirsi una legge laica perchè, eccetto lo Stato vaticano, non ha comunità giuridicamente rilevanti fondate sulla religione.
  La comunità musulmana, in virtù della sua storia e delle sue radici, non contempla questa possibilità, giacché la scienza giuridica islamica ha come prima fonte proprio  il Corano. Nel mondo musulmano l’elemento legislativo è tutt’uno con quello religioso, perciò l'islam moderato o laico non può esistere.


Com’è nato il  diritto religioso 
islamico:
La scienza giuridica islamica, tradotta col termine Fiqh, è quell’insieme  di norme che regolano gli atti esteriori del musulmano nei doveri verso Dio e nei rapporti giuridici con gli altri musulmani. Il Fiqh è stato elaborato dagli ulema iracheni ( saggi musulmani) dal primo secolo dopo la rivelazione del Corano fino all’855 d.C. Gli ulema, specialisti della religione,  per scrivere il Fiqh usavano l’ijtihad, ossia lo sforzo razionale di interpretare il corano ed elaborare nuove leggi.

 I saggi  inizialmente avevano dibattuto su questioni inerenti il rituale, le tasse, il matrimonio ed il ripudio, e man mano si interessarono sempre più a problemi  giuridici. Il più grande Ulema  della storia è stato Muhammad al-Shafi ( 750-820 circa), che ha teorizzato la teoria dell’infallibilità della comunità (umma) musulmana. Nel 855, durante il regno della dinastia degli Abbasidi e dopo la morte de vennero “ chiuse le porte all’ijtjhad”, quindi i saggi non avevano più la possibilità di creare nuove leggi facendo uno sforzo razionale ma dovevano limitarsi a farlo “ per analogia”. Così venne inaugurata l’era del taqlid, fondata sul criterio dell’imitazione, che è in auge ancora oggi. Il fiqh, nei tre secoli in cui venne elaborato, si  divise in quattro scuole: Gli hanafiti, i malakiti, i shafiiti e gli hanbaliti.

Le 4 radici del diritto:

 Gli ulema hanno decretato che il diritto islamico ha quattro radici ( Usul al-fiqh): Il Corano, la Sunnah, l’Igmà e la Qiyas, tenute assieme dal buon senso individuale, il Ra’y.  Shari’a, termine spesso usato a sproposito, significa semplicemente “la via che porta alla fonte”.

Il Corano è libro che Dio, attraverso l’Arcangelo Gabriele, ha rivelato a Maometto. È composto da 114 sura, ordinate dalla più lunga alla più breve.

La Sunnah, che significa “tradizione”, è simile al nostro vangelo, in quanto vi sono collezionati i fatti inerenti la vita del profeta Maometto tramandati per tradizione orale. I racconti (hadit) presenti nella Sunnah spiegano la vita di ogni buon musulmano.

 L’Igma è la terza radice del diritto e,a  differenza delle altre due, non è rivelata bensì proviene dallo sforzo ( ijtihad) di intepretare il Corano e la Sunnah. Igma letteralmente significa  “ buon senso comune” e anche di fatto è  un accordo sul buon senso della comunità stipulato dai dotti ( ulema). A differenza del corano delle radici immutabili e rivelate, l’Igma può variare a seconda del luogo e dell’epoca.

Il Qiyas, che in arabo significa “comparazione di un termine con un’altro”,  è una forma di ragionamento logico che ha la funzione di risolvere quei problemi che non sono trattati né nei testi rivelati né dagli Ulema che decidono l’igma di una collettività. Ad esempio il Corano vieta di bere alcolici ( pena: 80 frustate per un uomo libero e 40 per uno schiavo) ma non si esprime sulle droghe. Avvalendosi però del Qiyas è possibile comparare le droghe con il vino e dedurre che anch’esse, dato che causano uno stordimento analogo a quello dell’ubriachezza, debbano essere punite con una sanzione corporale.

Ra’y: Il buon senso individuale è ciò che permette di elaborare ogni volta caso per caso, diventando avvocati di sé stessi.  Bere vino è sbagliato, ma grazie al buon senso individuale si può capire che è meglio berne un bicchiere piuttosto che morir di sete nel deserto.  Il ra’y è quindi la possibilità di ogni singolo musulmano di autolegislarsi, all’interno dei limiti del Corano, della Sunna e del buon senso della sua comunità( umma). Gli appartenenti alla comunità di Al-shabaab, volgarmente conosciuti come “ jihadisti dello Stato Islamico” rispettano il corano, la sunna, L’Igma della loro comunità, ragionano seguendo la logica del Qiyas  e danno retta al loro buon senso individuale.

Il bene della comunità (Ishtishlah):
Ogni nazione occidentali ha un proprio diritto con un elenco di articoli ben precisi , duraturi nel tempo ed una relativa sanzione penale. La comunità musulmana è, paradossalmente, molto più liberale dell’occidente perchè non ha un elenco di articoli che vincola i comportamenti umani. Inoltre il concetto occidentale di “ stato” non è contemplato dalla Shari’a.( L’ISIS, di fatto si chiama così perchè nella parola “State” vi riconosce una comunità unita da valori comuni e non una fredda nozione giuridica e geografica).

  I governanti islamici devono far applicare la legge sacra in materia amministrativa e politica, e per questo esprimono arbitrariamente dei qanun, che diventano poi delle norme/decreti statali. Lo scopo di tali decreti ( che possono essere momentanei) è quello di preservare la fede islamica e garantire il bene della comunità( Ishtishlah).

Gli arbitri
 Il Qadì e il Muftì sono dei dotti, esperti di religione, che analizzano ogni singolo caso e per ogni “sentenza” elaborano della specifiche “ leggi” con relative pene. Il Qadi è un giudice religioso che deriva dalla figura dell’Arbitro pre-islamico che doveva rimettere la pace tra due parti litiganti. I Qadì, eletti in virtù delle loro competenze, “arbitrano” il buon funzionamento della società.

 Vengono interpellati ogni qualvolta vi è una sentenza e per ogni caso elaborano delle nuove leggi e dei nuovi provvedimenti, che però devono sottostare rigorosamente al Corano, alla Sunnah, all’Igma ed alla Qyias.


 La fatwa è il parere/legge espresso dall’esperto religioso  in seguito alla consultazione da parte di un privato o di un organo ufficiale per conoscere la posizione esatta da adottare in materia culturale, politica o giuridica al fine di comportarsi in modo conforme alla shari’a. Le fatwa mutano nel tempo ed il saggio che le ha emanate può cambiare parere nel tempo, inoltre per le “sentenze” più piccole la figura del Qadì è sostituita a quella del Muftì.  Il mufti è molto importante per chiarire sia le regole religiose che quelle di condotta in mancanza di una vera legislazione e la sua figura è stata istituita nel periodo in cui è stato elaborato il fiqh.
 Il muftì  si occupa prevalentemente di emanare fatwa quando avvengono delle discordie tra privati o vi sono dei dubbi su un particolare situazione. Essendo una legge “ arbitraria” è possibile rivolgere la stessa richiesta a molti Muftì e scegliere il responso che più si avvicina al proprio buon senso personale, il Ra’y.


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